Lesioni personali stradali gravi -590bis c.p. e 222 CdS-

Siamo così sicuri che le nuove norme in materia di incidenti stradali siano tecnicamente perfette?

 

Mi sia permesso un esempio meramente ipotetico.

FATTO:

Tizio è l’unico membro della famiglia che produce un reddito; la moglie Caia, infatti, è a casa ad accudire i tre figli della coppia.

Tizio è un operaio e per far fronte a tutte le spese necessarie al sostentamento della famiglia chiede, ed ottiene, dal proprio datore di lavoro (omettiamo ogni riferimento alla normativa in materia) di essere assegnato ai soli turni di notte (per avere una retribuzione maggiore).

Tizio, già provato dagli estenuanti turni notturni, trova difficoltà anche nel dormire nelle ore diurne a causa di un’influenza stagionale che ha colpito, uno ad uno, tutti i suoi figli e per ultima la consorte Caia.

Tizio, dopo aver perso innumerevoli ore di sonno, si pone alla guida del suo (vetusto) veicolo alle ore 21.55, per raggiungere il luogo di lavoro, ed essendo in evidente ritardo, causato dalle incombenze domestiche, cerca di raggiungere in fretta il parcheggio della fabbrica impegnando una strada più breve ma che, di norma, non percorre mai.

Tizio si trova ad affrontare una zona nella quale si stanno realizzando dei lavori. La segnaletica, verticale ed orizzontale, lo confonde e imbocca contromano un breve tratto di strada scontrandosi frontalmente con un motoveicolo, condotto da Mevio, che procedeva nell’opposto senso di marcia.

Lo scontro non è eccessivamente violento, vista la ridottissima velocità dei due veicoli, ma Mevio, che cade rovinosamente a terra, subisce comunque delle “lesioni gravi” (prognosi superiore a gg. 40 -a mero titolo di esempio la rottura scomposta di un arto).

RISULTATO -in estrema sintesi- A SEGUITO DELLA L. 41/2016

Tralasciando la condanna ex art. 590 bis. del c.p. (ad una pena fino a 3 anni di reclusione, perché “circolava” contromano) si sottolinea come, ex nuovo art. 222 CdS, a Tizio sarà revocata la patente e il medesimo potrà, nuovamente, sostenere gli esami necessari all’abilitazione soltanto dopo 5 anni!

Insomma Tizio non potrà più recarsi al lavoro, portare i bambini dal medico o all’asilo, ecc., con l’automobile, per più di 5 anni!

CONCLUSIONI

L’esempio è provocatorio, come il presente articolo, ma in maniera più che riassuntiva segnala uno dei grandi difetti della Legge in commento che, a parere dello scrivente, potrebbero derivare:

– dalla scarsa fiducia del legislatore nei confronti delle c.d. toghe;

o/e

– dalla fretta con la quale si stanno redigendo ed approvando le norme, negli ultimi anni.

Era giusto (ed era ora) che il legislatore modificasse le norme, anche penali, in materia di sinistri stradali ma non è affatto giusto che si prevedano pene (anche accessorie come la revoca della patente) automatiche per situazioni, di fatto, del tutto differenti.

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