Guida senza patente, depenalizzazione o monetizzazione?

Il D.Lgs. n. 8 del 15/01/2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione…”) ha trasformato diversi reati in, “meri”, illeciti amministrativi. All’atto della sua adozione il nostro Governo ci ha fatto credere che il decreto era diretto a depenalizzare (ergo, nella mente comune, a rendere meno afflittive le sanzioni previste) per certe azioni che, a parere del legislatore, non meritano di essere sanzionate ai sensi della legge penale (che in teoria è l’ultima delle sanzioni previste, l’estrema ratio di chi governa).

Ma è veramente cosi?

Prendiamo a titolo di esempio l’ex reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116 del Codice della Strada.

Situazione pratica ante (prima del) decreto:

Il comma 15 dell’articolo 116 del CdS (in sintesi) prevede come: “15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro…”

Ergo se si veniva “condannati” per questo reato l’ammenda (“sanzione” pecuniaria penale) poteva essere, al massimo, di € 9.032,00. Però, si deve segnalare, come se il Pubblico Ministero emanava un Decreto Penale e l’imputato lo pagava lo sconto poteva essere anche del 50%, ergo la sanzione penale definitiva era (nel minimo) di € 1128,50.

Situazione post (dopo il) decreto:

L’art. 1, comma 1, del Decreto n. 8/2016 prevede come “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena… dell’ammenda.”. Ergo la guida in stato di ebrezza, che era punita solo con “l’ammenda”, non è più un reato.

L’art. 1, comma 5, del decreto in commento prevede come “La sanzione amministrativa pecuniaria … è così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000.”

Ergo siccome l’art. 116 prevede un’ammenda superiore ad € 5.000,00 la, “mera”, sanzione amministrativa sarà al massimo di € 30.000,00, e comunque non inferiore ad € 5.000,00.

Insomma se prima si poteva pagare per un reato (prendiamo i valori minimi) € 1.128,50 adesso non si potrà pagare meno di € 5.000,00.

L’esempio è stato volutamente semplificato ma è, invero, evidente come una sanzione penale può incidere, a differenza di quella civile, su aspetti della vita diversi da quelli meramente economici (casellario giudiziale, condizionale, procedimenti pendenti) ma è altresì vero che l’esemplificazione ci chiarisce come, almeno nel caso proposto, lo Stato più che depenalizzare ha inteso monetizzare certi accadimenti della vita umana!

(NB. altro esempio. Orinare in luogo non adeguato ora, ex art. 726 del codice penale, viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 10.000,00. La sanzione precedente -seppur penale- era “l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 10 a euro 206.)

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