La direttiva espressa dal legislatore è nel senso che il risarcimento del danno deve essere integrale anche se vi sono alcune zone d’ombra che sono giustificate dalla necessità di bilanciare il diritto del creditore (responsabile del sinistro), a non pagare una somma eccessiva e/o non giustificata, e i diritti del debitore (danneggiato), nel vedersi risarcire in toto i propri danni.
TIPOLOGIE IN SINTESI:
Il risarcimento in forma specifica art. 2058 c.c.
Prima possibilità offerta in materia di sinistri stradali è quella (utilizzata dalla maggior parte dei danneggiati) di chiedere al responsabile del sinistro il risarcimento in forma specifica (es. riparazione dell’autoveicolo). In argomento si deve sottolineare (a proposito di “zone d’ombra”) come il costo della riparazione non può essere superiore al valore che aveva il bene (es. autovettura) prima del sinistro. Il principio appena enunciato (teso a difendere in qualche maniera il responsabile del sinistro -anche se in definitiva avvantaggia le compagnie di assicurazione-) comporta tutta una serie di problematiche. La prima è quella che riguarda il danneggiato che se ha un’auto usata di valore modesto (ad es. € 1.000,00) nel caso in cui la riparazione della stessa costi più del valore dell’auto (e al giorno d’oggi ci sono auto che montano “fanali” che costano più di mille Euro -!- e quindi basterebbe aver rotto i due “fanali anteriori” per non aver diritto alla riparazione) si troverà a perdere un bene funzionante e ad essere risarcito non in forma specifica (con la riparazione) ma per equivalente monetario del valore del mezzo (€ 1.000,00) a cui alcune compagnie di assicurazioni detraggono anche il valore residuo dell’automobile inutilizzabile (chiamato valore del relitto). La problematica è seria, ed evidente, anche perché il valore del mezzo fornito dal perito dell’assicurazione si basa, di norma, su listini dell’usato validi per l’intero territorio nazionale, che a volte non rappresentano il vero valore del bene.
Il risarcimento per equivalente ex artt. 1223 e 1126 c.c.
Ove non si possa riparare il veicolo e per tutti gli altri danni patrimoniali (es. visite mediche, costo del carroattrezzi, ecc.) l’unica possibilità è il risarcimento per equivalente.
Importante e preliminare distinzione è quella tra il danno emergente (somma corrispondente alla diminuzione subita dal patrimonio del creditore) e il lucro cessante (somma corrispondente al mancato aumento del patrimonio).
– Per quanto concerne il danno emergente si deve affermare come tale danno è la differenza tra il valore effettivo del patrimonio in un determinato momento, diciamo prima del sinistro (es. valore della mia auto ante sinistro € 20.000,00), ed il valore del patrimonio dopo l’incidente (es. valore della mia auto dopo l’incidente € 15.000,00). Altro danno emergente è rappresentato dalle spese sostenute a causa del sinistro (es. spese per sostenere visite mediche specialistiche, fisioterapia, ecc.).
– Per quanto concerne il lucro cessante questo è rappresentato dal mancato guadagno di una persona a causa del sinistro (es. perdita e diminuzione della capacità di lavoro -in tale caso il danno è rappresentato precisamente dal venir meno totale o parziale del guadagno che la vittima avrebbe tratto dall’esercizio dell’attività lavorativa, subordinata o autonoma-, perdita di prestazioni alimentari e assistenziali in conseguenza della morte della persona che tali prestazioni erogava, ecc.).
Ulteriore classificazione, o/e tipo di danno, è quella che riguarda i danni futuri e la perdita di chance.
– Per danni futuri si intendono le conseguenze dannose successive al tempo in cui il danno viene stimato (es. danni subiti dai genitori e dai fratelli di un minore deceduto a seguito di illecito, ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione a precetti normativi, presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto).
Per perdita di chance si intende la perdita di una occasione favorevole (chance): tale perdita costituisce un danno attuale, che è risarcibile se ed in quanto l’occasione favorevole sia funzionalmente connessa alla cosa o al diritto leso: chi, ad esempio, è abusivamente escluso da un concorso pubblico perde l’occasione di vincere il concorso stesso.