La comunicazione – 002
- 10 Ottobre 2008
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- Posted by Giosué Rossi
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<< Ci scusiamo per il ritardo con cui vengono fornite queste notizie ma il carico di lavoro degli scorsi mesi non ci ha consentito di aggiornare costantemente il sito internet, dovendo dare la precedenza alla redazione dei documenti e alle attività necessarie, richiesteci dalla Commissione Europea, per proseguire il cammino della procedura di denuncia contro lo Stato italiano. >>
Il 28 luglio 2008, dopo lo scambio di una serie di e-mail a carattere non ufficiale e dopo un’attenta analisi dei quesiti e dei documenti che sono stati indicati nella comunicazione ENTR C2/JFR/ea/D(2008) 21035, è stata inviata via posta elettronica, alla Commissione Europea, la Comunicazione – 002 che contiene le delucidazioni richieste e necessarie all’incaricata per comprendere a fondo le tematiche evidenziate nella denuncia.
In estrema sintesi, gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
3.2. La normativa italiana che viola i principi comunitari
Si sono indicate nuovamente le norme lesive del principio di libera circolazione delle merci.
3.3. Risposte ed eccezioni rispetto al punto 5 della comunicazione ENTR C2/JFR/ea/D(2008) 21035
In risposta al punto 5 della comunicazione in commento, per prima cosa si è sottolineato come pur essendo difficile per la Commissione dimostrare << […] ostacoli ipotetici o pratiche amministrative inefficaci […] >>, questo compito potrà essere facilitato dall’intervento del dott. Rossi che, negli ultimi anni di lavoro, ha acquisito molte conoscenze nel Mondo della personalizzazione, dagli appassionati agli imprenditori del settore.
3.4. Risposte ed eccezioni rispetto al punto 6 della comunicazione ENTR C2/JFR/ea/D(2008) 21035
Il punto 6 della comunicazione in commento, si apre identificando come ovvia, la previsione di un controllo tecnico statale sui componenti dei veicoli. Nella comunicazione – 002, si è cercato di argomentare questo inciso individuando come sia ovvio che uno Stato preveda un controllo sui componenti che si installano su un veicolo ma, come indicato dalla giurisprudenza comunitaria e nella stessa comunicazione interpretativa che la dottoressa ha sottoposto alla mia attenzione, non è lecito che il test venga effettuato nuovamente in un altro Stato.
3.5. La comunicazione interpretativa della Commissione sull’ immatricolazione dei veicoli
Per quanto concerne, l’ultima eccezione della comunicazione a cui si è data risposta (che verteva sulla richiesta da parte della Commissione, di un nostro commento su un atto ufficiale emanato di recente dalla Commissione stessa), si sono presentate le seguenti argomentazioni:
-Innanzitutto si è sottolineato come la << Comunicazione interpretativa sulle procedure per l’immatricolazione in Europa >> (atto che la Commissione ci aveva chiesto di commentare) non è dedicata all’interpretazione dei principi comunitari sulle omologazioni nazionali di singoli componenti. Il testo della comunicazione però offre degli spunti interessanti, per dimostrare la violazione dei principi comunitari da parte del Codice della Strada italiano.
Questo punto della comunicazione – 002 ha quindi dimostrato la violazione evidenziata nella denuncia utilizzando un atto ufficiale della stessa Commissione Europea.
3.6. Il Regolamento 1400/2002 della Commissione
A conclusione della comunicazione – 002 e col fine d’individuare il comportamento complessivo delle istituzioni comunitarie nei confronti dei soggetti che operano nel mercato degli auto e moto veicoli, abbiamo analizzato il Regolamento 1400/2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 del Trattato, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. Il regolamento in questione, rende ancor più palese la tesi che è oggetto della denuncia presentata nei confronti dello Stato italiano. Nel disciplinare gli accordi che intercorrono tra i distributori di autoveicoli e i distributori di pezzi di ricambio, con la casa madre che produce i veicoli di serie, il regolamento 1400/2002 pone dei limiti ancor più severi alle esenzioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 81, rispetto a quelli generalmente previsti per gli altri settori commerciali e industriali. Dall’analisi della normativa in oggetto, si può rilevare un altro dato che depone a favore delle tesi enunciate nella denuncia alla Commissione, infatti, la Comunità pone particolare attenzione sul settore industriale dei veicoli e della componentistica dedicata agli stessi, riconoscendo che questo settore commerciale è quello maggiormente influenzato dal monopolio delle grandi case costruttrici. A questo proposito bisogna segnalare che se l’articolo 78 del Codice della Strada italiano non sarà adeguato al principio di cui all’articolo 28 del trattato, i piccoli costruttori di componenti personalizzati non potranno entrare nel mercato sottoposto a un monopolio collettivo.
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