Cosa rischio se bevo un bicchiere di troppo?

Una delle prime modifiche apportate dalla XV legislatura alla regolamentazione della circolazione stradale è stato l’aumento generico di tutte le sanzioni previste nel C.d.S., un esempio è rappresentato dall’ “ammenda” prevista per l’articolo 78 che da 1.433 Euro di massima è passata a 1.485 Euro (ben 52 Euro in più!). Un’altra previsione normativa che ha modificato in maniera sostanziale la reazione punitiva dello Stato nei confronti degli automobilisti è il decreto legge 117 emanato per contrastare “l’emergenza degli incidenti d’agosto”, mese principe nelle statistiche annuali degli incidenti stradali. Il decreto è stato convertito in legge (l. n°160) dal Parlamento, il 3 ottobre 2007, acquisendo carattere definitivo.Il decreto l., balzato agli onori della cronaca per la “repressione” nei confronti di chi guida dopo aver abusato di sostanze alcoliche o stupefacenti, ha raccolto da subito le critiche da parte della popolazione, nei confronti del Ministro dei trasporti, in particolare dai giovani ma i dati raccolti nei mesi successivi all’entrata in vigore della disposizione governativa, hanno dato ragione alla politica del Governo, infatti, a tre mesi dall’emanazione del d.l. 117, secondo i dati forniti dall’ Istat e dalla Polizia Stradale, nei fine settimana, gli incidenti sono calati del 10% ed i morti del 15%. Sono scese anche le vittime fra i giovani del 18,2% e le vittime nella notte, -35,8%  infine, in ottobre, dopo il divieto di vendita degli alcolici dalle ore due, i risultati sono stati ancora più eclatanti: -34,2% le vittime, -24% fra i giovani, -39% di notte. Dati questi che sembrano dar ragione a chi crede che la politica del “pugno di ferro” sia l’unica capace di tutelare la sicurezza stradale riducendo gli incidenti. La legge 160 ha introdotto molte novità, l’articolo 186 rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, è stato modificato profondamente, dalla sanzione unica, ancorché accompagnata dall’arresto e da sanzioni accessorie come la revoca o la sospensione della patente,  previste in caso di accertamento positivo (più di 0,5 g/l di alcool nel sangue) si è passati ad un sistema d’imputazione più preciso che divide la reazione punitiva dello Stato con diverse sanzioni, pecuniarie, amministrative e accessorie, il cui valore sale in proporzione alla maggior quantità di alcool rinvenuta nel sangue (vedi tabella 1). Non si comprende, a questo proposito, perchè il Governo non abbia modificato il sistema previsto per la decurtazione del punteggio, in quanto qualsiasi percentuale di alcool si abbia nel sangue al momento dell’accertamento, i punti che ci verranno tolti saranno sempre 10 (il doppio se la violazione è commessa entro i primi tre anni dal rilascio della patente). Una nuova disciplina è invece prevista per l’accertamento positivo in seguito ad incidente stradale, in tale situazione le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo (Co. 2-bis).  Una modifica peculiare riguarda il Co. (comma) 7 dell’articolo 186. La precedente disciplina prevedeva che <<In caso di rifiuto dell’accertamento…il conducente è punito…con le sanzioni di cui al comma2.>>, in pratica si era sanzionati con le stesse modalità di chi era risultato positivo agli accertamenti. Le modalità del nuovo Co. 7 sono profondamente diverse, in caso di rifiuto dell’accertamento le Forze dell’Ordine ci potranno contestare un’infrazione che comporta: -la sanzione pecuniaria da 2.500 a 10.000 Euro o da 3.000 a 12.000 Euro se il rifiuto è conseguente ad un incidente stradale; -la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni; -il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva (più violazioni) nel corso del biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, e questo sia in caso di rifiuto all’accertamento sia che lo stesso abbia dato esito positivo, mentre la normativa precedente prevedeva solo l’aumento della sanzione accessoria. Invariate le disposizioni sulle visite mediche da effettuare in conseguenza all’irrogazione delle sanzioni previste.Novità anche per l’articolo 187 del C.d.S. (“Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”), ora è infatti prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 Euro. Le disposizioni introdotte dal decreto sono simili a quelle previste per l’articolo 186 ma con una peculiarità, inserita col Co. 5-bis, infatti, se dagli accertamenti disposti dagli organi di polizia vi è positività del conducente e le analisi dei servizi sanitari non sono immediatamente disponibili, gli organi di polizia stradale possono ritirare la patente di guida fino all’esito degli accertamenti ma per un periodo non superiore a dieci giorni. Con la legge n. 160 è stata introdotta anche una modifica all’articolo 6 del d.l. che non ha un’attinenza diretta con gli incidenti stradali, la disposizione prevede che <<Tutti i titolari…di locali ove si svolgono…spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2…L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni…>>. Questa parte dell’articolo 6 è stata criticata a lungo dai gestori dei locali anche se i dati, citati in precedenza, sembrano dar ragione alla previsione introdotta dal Parlamento ma come si può notare analizzando le nuove disposizioni in materia di velocità dei veicoli, questa scelta sembra indirizzata maggiormente a sfavore della guida nelle ore notturne piuttosto che contro la guida in stato di ebrezza. 

In conclusione possiamo affermare che le nostre strade sono ogni anno più sicure, merito forse della politica “repressiva” o meglio, delle azioni delle associazioni e delle riviste che raggiungono direttamente gli automobilisti e per questo sono capaci di sensibilizzare l’opinione pubblica in maniera più incisiva e diretta.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE PECUNIARIA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA
>0.5 <0.8 Da 500 a 2.000 €uro Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
>0.8  <1.5 Da 800 a 3.200 €uro Sospensione della patente da 6 a 12 mesi e arresto fino a 3 mesi
>1.5 Da 1.500 a 6.000 €uro Sospensione della patente da 12 a 24 mesi e arresto fino a 6 mesi.

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